Tentativi di conciliazione
Tentativo di conciliazione nelle controversie tra utenti e organismi di telecomunicazioni
Si avvisano i gentili utenti che i tempi di attesa per la convocazione all’udienza di conciliazione variano relativamente a seconda del gestore contro il quale si è presentata l’istanza di conciliazione. Vi preghiamo pertanto di non inviare più copie della stessa istanza a breve intervallo di tempo, le quali non fanno che creare doppioni ed ulteriori rallentamenti, ma di attendere la convocazione in udienza.
Inoltre, si ricorda alla gentile utenza che per quanto riguarda l’accoglimento delle richieste inerenti le modalità pratiche di svolgimento dei tentativi di conciliazione (audioconferenze, rinvii ad altra data, differimenti orari), vale il principio generale del silenzio-assenso da parte dell’amministrazione pubblica.
Ossia: se le richieste dell’utenza sono formulate e inoltrate conformemente alle prescrizioni altrove descritte (entro un dato termine, da parte di una data categoria di soggetti), la non-risposta da parte della struttura significa il loro accoglimento implicito.
Ne consegue che è superfluo attivare altri canali di comunicazione per averne esplicita conferma: la struttura, in ottica di distribuzione di risorse per il buon andamento del servizio, non può essere impegnata in tale mansione aggiuntiva.
Obbligo della conciliazione
Gli utenti (persone fisiche o giuridiche) che lamentano la violazione di un proprio diritto o interesse, prima di avviare una causa in sede civile devono promuovere un tentativo di conciliazione.
Il Corecom è uno degli organismi – pubblici o privati – presso i quali i tentativi obbligatori di conciliazione possono essere promossi.
Competenza territoriale
Presso il Corecom Lazio si può presentare istanza di conciliazione per controversie in materia di telecomunicazioni per utenze a postazione fissa ubicate nel Lazio, e per utenze mobili se è nel Lazio il domicilio (o residenza o sede legale) dell’utente al momento della sottoscrizione del contratto.
Casi esclusi
Non è necessario promuovere tentativo di conciliazione, e quindi si può direttamente avviare una causa civile, in caso di mero recupero di crediti (cioè senza contestazioni da parte dell’utente) e in caso di controversie attinenti esclusivamente profili tributari o fiscali. Sono escluse dall’applicazione del seguente regolamento le controversie attinenti esclusivamente a recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l’inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime.
Sono, altresì, escluse dall’ambito applicativo del seguente regolamento le controversie promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del codice del consumo (file pdf), nonché le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali.
In particolare, nell’istanza devono essere indicati (a pena di inammissibilità):
- nome, cognome e residenza o domicilio dell’utente;
- numero dell’utenza telefonica cui fa riferimento la domanda di conciliazione;
- denominazione e sede della controparte.
Nell’istanza – che va accompagnata da fotocopia di un documento di identità dell’utente interessato e dai documenti comprovanti la fattispecie descritta – devono inoltre essere necessariamente indicati:
- la descrizione dei fatti che sono all’origine della controversia;
- gli eventuali tentativi di conciliazione già esperiti;
- le richieste dell’istante;
- numero fax / e-mail di contatto del ricorrente.
L’istanza, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall’utente direttamente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale (qualora l’istanza venga sottoscritta da un rappresentante, quest’ultimo deve essere – a pena di inammissibilità – munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata).
Il Corecom, verificata l’ammissibilità della domanda, convoca le parti (via fax o con posta prioritaria) in udienza di conciliazione per la prima data disponibile sul calendario dei collegi di conciliazione, ripartito per gestori di telecomunicazione.
Undici punti importanti
Gratuità
Il procedimento di conciliazione dinanzi al Corecom è gratuito; la sola cosa che dovrete pagare sarà il costo delle fotocopie, nel caso in cui vi occorresse farne presso il nostro ufficio.
Evitare duplicazioni
per avere informazioni sul procedimento già avviato o sollecitare la fissazione della data di incontro con il gestore, richiedetelo con una nota scritta e inviata via fax o mail; ma NON trasmettendo nuovamente l’istanza originale, che produrrebbe duplicazioni erronee del procedimento stesso.
Titolo esecutivo
In caso di esito positivo il verbale di conciliazione ha valore di titolo esecutivo; se una delle parti venisse meno agli impegni verbalizzati, entro i termini fissati per il loro adempimento, l’altra parte potrà porre in esecuzione l’accordo tramite l’ufficio dell’Ufficiale Giudiziario articolo 12 comma 2.
Avvocati
Non è necessaria in conciliazione la presenza di legali (ma è ovviamente consentita), pertanto nell’entità economica della conciliazione non potrà essere computata una somma relativa alle spese legali eventualmente sostenute dalle parti.
Risarcimenti e indennizzi
Il conciliatore non è un giudice, quindi non può sentenziare alcun risarcimento di danni eventualmente subiti dalle parti; tuttavia il ricorrente può chiedere alla controparte un indennizzo ai sensi della delibera 73/11/CONS per il disservizio oggetto della controversia, e il conciliatore ha il compito di favorire il buon esito della trattativa; in caso di conciliazione positiva, il suo valore economico può essere liquidato a mezzo assegno o bonifico bancario, si consiglia quindi di arrivare in udienza con le idonee coordinate bancarie.
Rappresentanti e delegati
In udienza le parti intervengono personalmente; se persone giuridiche, interviene il loro rappresentante legale; possono inoltre farsi assistere da consulenti o da rappresentanti delle associazioni di consumatori; le parti possono delegare chiunque in udienza di conciliazione, mediante semplice scritto autografo di delega accompagnato da copia di documento d’identità del delegante; i gestori di telecomunicazione possono indicare i propri delegati a partecipare alle udienze di conciliazione tramite preventiva comunicazione generale al Corecom.
Comportamento
Lo spirito conciliativo è essenziale al buon andamento del procedimento; il conciliatore ha la facoltà di valutare in udienza eventuali condotte pregiudizievoli delle parti, richiamarle verbalmente, e all’occorrenza chiudere l’udienza a causa di tali condotte dandone atto a verbale.
Mancata comparizione
Se il ricorrente risulta assente ingiustificato all’udienza, il procedimento di conciliazione viene archiviato senza esito; ciò nega al ricorrente la possibilità di avviare il procedimento per la definizione della controversia presso il Corecom. Se l’assenza ingiustificata è solo della controparte, il tentativo di conciliazione si conclude con esito negativo, il che consente l’avvio del procedimento di definizione su istanza di chi ne ha interesse; tale istanza va presentata al Corecom entro i tre mesi successivi alla data della conciliazione.
Causa civile
Se la conciliazione si conclude con esito negativo o con archiviazione, il ricorrente può senz’altro avviare una causa in sede civile sulla stessa controversia; ciò è possibile anche prima dell’udienza di conciliazione, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di conciliazione presso il Corecom.
Puntualità
Siate puntuali in udienza, la tolleranza è di soli 10 minuti rispetto all’orario di convocazione; trascorso tale limite si registra l’assenza a verbale, con le conseguenze sopra citate.
Rinvii e conciliazioni “in remoto”
Le parti possono chiedere al Corecom di svolgere la conciliazione in videoconferenza o altro mezzo telematico, altresì possono richiedere un giustificato differimento della convocazione a data da destinarsi; in entrambi i casi, la parte interessata deve far pervenire la propria richiesta al Corecom non oltre il termine di cinque giorni precedenti la data di convocazione; l’accettazione della richiesta di rinvio o di conciliazione “in remoto” è subordinata alla valutazione dei motivi addotti al differimento e alla disponibilità tecnica dell’ufficio di conciliazione.
La disciplina vigente è integralmente riportata nella delibera 173/07/CONS.
Importante – Rinvii
A seguito del notevole incremento delle richieste di conciliazione, il Corecom Lazio al fine di abbattere i tempi di attesa dell’utenza, e nell’intento di massimizzare gli effetti del procedimento conciliativo, valuterà con rigore le eventuali richieste di differimento delle date fissate per l’udienza di conciliazione.
Le richieste di rinvio potranno essere presentate solo per giustificati motivi, suffragati da idonea documentazione non oltre i cinque giorni antecedenti la convocazione. Si ricorda inoltre che è possibile essere sostituiti e/o rappresentati in udienza (come già detto in ordine alle deleghe).
I rinvii hanno un costo che l’Amministrazione regionale è tenuta a ridurre al massimo, e la dilatazione dei tempi nega ad altri utenti in attesa la risoluzione tempestiva dei loro problemi.
Nuove modalità di accoglimento delle istanze di rinvio
- Le richieste di rinvio, saranno accoglibili, fermo restando la necessità di comunicazione preventiva ed allegazione alla stessa di giustificati motivi secondo quanto prescritto da Regolamento Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Delibera n. 173/07/Cons e successive modifiche ed integrazioni) nonchè delle relative linee guida di cui alla Delibera 276/13/cons , solo se presentate da utenti che hanno scelto di farsi assistere o rappresentare da soggetti terzi;
- Le richieste avanzate da parte di legali rappresentanti e/o associazioni di consumatori non sono accoglibili in ragione della natura professionale dell’intervento presso il Corecom. Resta ferma, naturalmente, la possibilità del professionista – rappresentate convocato in udienza, di farsi sostituire da terzi, previo conferimento ed esibizione di apposita procura/delega da parte del rappresentato.
- Qualora il legale e/o l’associazione dichiarino, documentando la circostanza impeditiva, di non poter ovviare nelle modalità di cui al punto 2 in tempo utile, sarà disposta la partecipazione all’udienza in modalità “telematica”, secondo i requisiti di cui all’allegato 1 della Delibera n. 173/07/Cons (certezza dell’identità, certificabilità della firma, impossibilità della struttura a svolgere simultaneamente due o più “conversazioni” telefoniche o telematiche); in caso di mancata disponibilità a partecipare mediante modalità telematica la parte sarà dichiarata assente e la posizione archiviata.
- L’esito dell’esame della richiesta di rinvio o di partecipazione in modalità telematica sarà prontamente comunicato per iscritto all’istante.
Dirigente: Dott. Roberto Rizzi
Personale:
Franca Cardinali – Funzionario coordinatore e responsabile
Paolo Andreozzi
Francesco Callori
Federico Fusari
Chiara Gasponi
Franca Mulas
Daniele Treni
Andrea Piscedda
Contatti:
Telefono: 06 – 3215995/907
Posta certificata: corecomlazio.conciliazioni@cert.consreglazio.it
Per informazioni e segnalazioni riguardanti le conciliazioni: conciliazioni@regione.lazio.it
Per informazioni di carattere generale: infocorecom@regione.lazio.it
- Delibera 597/11/CONS Modifiche al Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti di cui alla delibera n. 173/07/CONS.
- Delibera 479/09/CONS Modifiche al Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti adottato con delibera 173/07/CONS.
- Delibera n. 173/07/CONS Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie i tra operatori di comunicazioni ed utenti.
- Raccomandazione n. 2001/310/CE Principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.
- Legge 31 Luglio 1997, n. 249 Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo: art. 1, comma 6, lettera a), punto 14 “la commissione per le infrastrutture e le reti interviene nelle controversie tra l’ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati”.
- Legge 14 Novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità: art. 2,comma 20, lettera e) ” Ciascuna Autorità può adottare, nell’ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell’erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente l’esercizio”.
Presenta un’istanza su ConciliaWeb