Provvedimenti temporanei

Provvedimenti temporanei in caso di abuso o di scorretto funzionamento

Significato

In caso di distacco della linea, o di malfunzionamento o di abuso che inibisce la fruizione del servizio su qualunque tipo di utenza fissa o mobile, si può chiedere al Corecom Lazio di adottare provvedimenti temporanei per la riattivazione o per il ripristino del servizio, o per la cessazione dell’abuso in corso.

Competenza territoriale

Presso il Corecom Lazio si può presentare istanza per provvedimento temporaneo per malfunzionamenti o abusi relativi a utenze a postazione fissa ubicate nel Lazio, e per utenze mobili se è nel Lazio il domicilio (o residenza o sede legale) dell’utente al momento della sottoscrizione del contratto.

Vincoli

E’ strettamente necessario, per promuovere questa istanza, che l’utente abbia anche presentato istanza per tentativo di conciliazione (presso il Corecom Lazio, o altri organismi autorizzati) sulla medesima contestazione, e che il procedimento non sia ancora conclusa; a pena d’inammissibilità dell’istanza per il provvedimento, alla domanda va allegata copia dell’istanza di conciliazione

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall’utente direttamente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale (qualora l’istanza venga sottoscritta da un rappresentante, quest’ultimo deve essere – a pena di inammissibilità – munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata); altresì, a pena d’inammissibilità, la domanda deve essere corredata da copia dell’istanza per tentativo di conciliazione presentata (al Corecom Lazio o altro organismo autorizzato) prima della domanda stessa o contestualmente ad essa.

Il Corecom, verificata l’ammissibilità della domanda, avvia il procedimento relativo, che quindi ha per obiettivo la cessazione dell’abuso o del disservizio in corso o comunque la messa in luce delle cause accertabili dello stato lamentato dall’utente.

Cinque punti importanti

Gratuità

Il procedimento per provvedimento temporaneo dinanzi al Corecom è gratuito; la sola cosa che dovrete pagare sarà il costo delle fotocopie, nel caso in cui vi occorresse farne presso il nostro ufficio.

Tempistica

Entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, l’ufficio trasmette al gestore una richiesta di osservazioni sul lamentato; ed entro dieci giorni complessivi dalla presentazione della domanda si adotta il provvedimento di urgenza per la cessazione del disservizio o dell’abuso, oppure la si rigetta in considerazione delle osservazioni del gestore in replica.

Possibilità

Quindi, in seguito a una domanda di provvedimento dichiarata ammissibile, possono darsi le seguenti possibilità: il gestore sospende il malfunzionamento o l’abuso al solo ricevere la richiesta di osservazioni da parte dell’ufficio; il gestore risponde con osservazioni che giustificano il suo comportamento, e dunque il procedimento si chiude senza adozione del provvedimento; il gestore risponde con osservazioni insufficienti, e quindi l’ufficio adotta il provvedimento perché l’abuso cessi immediatamente.

Integrazioni

Su impulso anche preventivo dell’utente, e comunque alla luce dell’istruttoria in corso, l’ufficio può estendere il procedimento anche verso altri gestori oltre quello indicato come principale controparte dall’utente nella propria istanza.

Sanzioni

Nel caso in cui il gestore non dia seguito efficace al provvedimento adottato, il Corecom segnala l’inadempienza all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per le eventuali sanzioni del caso.

La disciplina vigente è integralmente riportata in delibera (file pdf)

Importante – Stato avanzamento lavori

I funzionari incaricati del servizio avranno cura di mettere gli utenti a conoscenza dello ‘stato avanzamento lavori attraverso la piattaforma conciliaweb.

Gli orari di assistenza degli utenti è visionabile alla pagina contattaci.

Dirigente: Dott. Roberto Rizzi
Personale:
Franca Cardinali – Funzionario responsabile
Francesco Callori
Daniele Moriggi

Contatti:
Telefono: 06 – 3215995/907
Posta certificata: corecomlazio.conciliazioni@cert.consreglazio.it 
Per informazioni di carattere generale: info@corecomlazio.it 

  • Delibera 597/11/CONS Modifiche al Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti di cui alla delibera n. 173/07/CONS.
  • Delibera n. 73/11/CONS Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481.
  • Delibera 479/09/CONS Modifiche al Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti adottato con delibera 173/07/CONS.
  • Delibera n. 173/07/CONS Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie i tra operatori di comunicazioni ed utenti.
  • Raccomandazione n. 2001/310/CE Principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.
  • Legge 31 Luglio 1997, n. 249 Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo: art. 1, comma 6, lettera a), punto 14 “la commissione per le infrastrutture e le reti interviene nelle controversie tra l’ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati”.
  • Legge 14 Novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità: art. 2,comma 20, lettera e) ” Ciascuna Autorità può adottare, nell’ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell’erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente l’esercizio”.

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