ROC

17 maggio 2017 – AVVISO AGLI OPERATORI – Ai sensi dell’art. 11 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. (Regolamento), i soggetti iscritti al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) sono tenuti a trasmettere annualmente una comunicazione annuale mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicarne l’aggiornamento.

13 febbraio 2017 – A seguito dell’entrata in vigore, in data 1° gennaio 2017, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato sostituito l’articolo 24 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  prevedendo, al comma 11, che tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del  pubblico  e  utilizzate  per  i servizi di call center. L’obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio”.

Pertanto, si è proceduto a modificare la delibera n. 666/08/CONS con la delibera n. 1/17/CONS, in corso di pubblicazione sul sito internet dell’Autorità, che prevede l’obbligo, in capo agli operatori economici esercenti l’attività di call center nonché ai soggetti terzi affidatari dei servizi di call center, di iscriversi al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, mediante accesso all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it attraverso l’utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Faq esplicative (file pdf)

30 gennaio 2017 – E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, entrata in vigore il 15 novembre 2016.

Con la predetta legge è stata apportata una modifica all’art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, cui viene aggiunto il comma 3 bis, nel quale viene inserita la definizione di “quotidiano on line”, che prevede, tra le altre cose, che lo stesso sia regolarmente registrato presso una cancelleria di Tribunale.

Alla luce della nuova disposizione, la registrazione al Tribunale costituisce un requisito per configurare una testata come quotidiano on line in aggiunta all’iscrizione dell’impresa presso il ROC. La legge n. 198/2016 prevede che tale disposizione decorra dal 1° gennaio 2017.

Pertanto, le imprese editrici che editano quotidiani on line sono tenute a registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale competente e successivamente a trasmettere la domanda di iscrizione al ROC. A questi editori non si applica quanto disposto dall’art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/2012 come convertito dalla legge n. 103/2012.

Con riferimento alle imprese editrici che editano testate periodiche on line, restano ferme le disposizioni attualmente vigenti del predetto articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/2012.

15 luglio 2016 – Delibera n. 308/16/CONS Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS La delibera 308/16/CONS ha modificato la delibera n. 666/08/CONS, ed in particolare ai modelli 21/ROC e 24/ROC, nonché all’allegato B alla predetta delibera, al fine di migliorare gli strumenti utilizzati dalla Direzione Infrastrutture e servizi media nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto dei limiti anticoncentrativi sul numero di autorizzazioni alla fornitura dei programmi televisivi nazionali e locali, di cui all’art. 23 dell’allegato A alla delibera n. 353/11/CONS recante Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”.

Dal 1° settembre 2016 al 30 settembre 2016 i fornitori di servizi media audiovisivi e gli operatori di rete trasmettono in via sperimentale, tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it (accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi – CNS), una comunicazione di variazione al ROC compilando i modelli 21/ROC e 24/ROC così come modificati dalla predetta delibera.

Linee guida per la compilazione (file pdf)

Tale comunicazione di variazione dovrà essere effettuata a prescindere dagli altri adempimenti previsti dal Regolamento, ovvero eventuali successive variazioni e alla comunicazione annuale, così come previsto dagli articoli 10 e 11 dell’Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS.

15 luglio 2016 – AVVISO È possibile inviare la comunicazione all’Informativa Economica di Sistema (IES) dal 1 giugno al 31 luglio 2016. 

Fino al 31 luglio 2016 è possibile inviare la comunicazione alla IES. Per scaricare il modello e le relative istruzioni alla compilazione, nonché per ogni altro tipo di informazione relativa alla Informativa Economica di Sistema, si rimanda al sito AGCOM http://www.agcom.it/informativa-economica-di-sistema-ies 

È possibile inviare la comunicazione all’Informativa Economica di Sistema (IES) dal 1 giugno al 31 luglio 2016.

La comunicazione alla IES è una dichiarazione annuale cui sono obbligati tutti coloro che operano nel settore dei media: gli operatori di rete, i fornitori di un bouquet di programmi pay tv, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati e/o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità (ivi compresi i soggetti che esercitano attività di pubblicità on line e pubblicità cinematografica), le agenzie di stampa a carattere nazionale (ivi compresi i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001), gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali.

L’adempimento consiste nella compilazione di un modello elettronico, disponibile sul sito web dell’Autorità www.agcom.it, nella sezione “Informativa Economica di Sistema”, e nell’invio dello stesso da un indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: ies@cert.agcom.it.  

Sono esentati dall’obbligo dell’invio della Informativa Economica di Sistema solo i soggetti che, pur obbligati nell’ambito della suddetta normativa, abbiano, nell’anno di riferimento, ricavi totaliincluse le provvidenze pubbliche e le convenzioni con soggetti pubblici, riferibili alle attività rilevate dall’Informativa Economica di Sistemapari a zero euro.

Per scaricare il modello e le relative istruzioni alla compilazione, nonché per ogni altro tipo di informazione relativa alla Informativa Economica di Sistema, si rimanda al sito AGCOM (www.agcom.it).

Si ricorda che, ai sensi della delibera 397/13/CONS e s.m.i., l’Informativa Economica di Sistema costituisce un preciso obbligo per tutti gli operatori di cui all’art.1 della stessa delibera. L’eventuale inadempimento è pertanto sanzionabile ai sensi dell’art. 6, della stessa delibera.

Restano ovviamente fermi gli altri obblighi, in capo ai soggetti in questione, quale la comunicazione annuale al Registro degli operatori di comunicazione (ROC).

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile scrivere a: info_ies@agcom.it

13 aprile 2016 – Avviso per gli Operatori ROC – Come è noto, tutti i soggetti iscritti al ROC sono tenuti per legge ad effettuare la comunicazione annuale con riferimento all’anno solare precedente, anche nel caso in cui non si siano verificate variazioni di nessun genere. 

Per tanto, gli operatori in elenco che non trasmetteranno, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, la comunicazione annuale telematica 2016, relativa all’anno 2015, verranno cancellati d’ufficio dal ROC in data 1° ottobre 2016 in conformità a quanto disposto ai sensi del predetto art. 12, comma 2, del Regolamento. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica agli interessati ai sensi dell’art. 12, comma 2, del citato Regolamento.

18 febbraio 2015 – Nuove modalità di accesso ai servizi ROC e al Catasto Nazionale delle Frequenze leggi l’avviso (file pdf)

4 dicembre 2012: le imprese che intendano richiedere i contributi per l’editoria per l’anno 2012 sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale entro il 31 gennaio 2013 con assetti riferiti all’anno 2012.

Come, quando e perché effettuare le comunicazioni annuali

Ai sensi dell’art. 11, dell’Allegato A della del. 666/08/CONS.

I soggetti iscritti trasmettono (in formato elettronico sul portale impresainungiorno.gov.it tramite la Carta Nazionale dei Servizi – CNS del legale rappresentante o titolare) annualmente una comunicazione mediante la quale dichiarano che i dati comunicati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono a comunicare l’aggiornamento dei medesimi. Inoltre, i soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, mentre i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno.
Si ricorda che, le imprese richiedenti i contributi ai sensi dell’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388effettuano la comunicazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, con assetti riferiti all’anno precedente, secondo quanto nell’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS. Sono esonerati da tale adempimento i soggetti esercenti le attività di internet point e phone center.

17 ottobre 2012: a partire dalla data odierna, nel rispetto del Regolamento emanato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), non potranno essere accolte le domande di iscrizione pervenute in forma cartacea.

Come ci si iscrive al Roc

L’accesso al nuovo sistema del ROC sarà consentito unicamente attraverso l’uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

I legali rappresentanti o titolari degli operatori che intendono presentare domanda di iscrizione devono pertanto dotarsi della CNS per l’accesso al portale impresainungiorno.gov.it. Devono, altresì, dotarsi della CNS gli eventuali delegati alla compilazione e trasmissione degli adempimenti verso il ROC.

Con il nuovo sistema del ROC, tutti gli adempimenti, anche le domande di iscrizione, dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso il portale impresainungiorno.gov.it. Resta, allo stato, esclusa la richiesta di certificato (modello 17/ROC) che sarà gestita in formato cartaceo fino all’introduzione per via telematica di appositi servizi di pagamento dell’imposta di bollo.

Rimangono, inoltre, a disposizione degli utenti i modelli elaborati per le eventuali integrazioni richieste dall’Ufficio ROC.

Per maggiori informazioni in merito alla CNS e come si ottiene leggi qui.

I vantaggi del nuovo sistema Roc

Il portale integra in un unico ambiente numerosi adempimenti in capo alle aziende nei confronti della Pubblica Amministrazione (tra i quali quelli verso CCIAA, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, ed altri) ed offre numerose funzioni di supporto alla compilazione della modulistica del ROC attingendo in maniera automatica ai dati comunicati dalle imprese al Registro delle Imprese.

In particolare, il portale è in grado di effettuare in forma semi-automatica lo sviluppo delle catene di partecipazione dei soci dei soggetti iscritti o iscrivendi sulla base delle informazioni detenute dal sistema camerale.

La comunicazione dei soci ed amministratori comporterà – nel rispetto di quanto già previsto dal Regolamento di cui alla delibera n. 666/08/CONS – l’onere in capo all’operatore di verificare ed integrare le istanze con i soli sviluppi societari dei soggetti non presenti nel Registro delle Imprese o non obbligati a comunicarvi la propria compagine societaria.

16 ottobre 2012: è operativo il nuovo sistema ROC, integrato al portale impresainungiorno.gov.it gestito da Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

Cos’è la CNS e come si ottiene

La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è, a tutti gli effetti, un documento di identità elettronico e come tale può essere rilasciato da una Pubblica Amministrazione. E’ stata istituita dal d.lgs. 82/2005, recante il “Codice dell’Amministrazione digitale”, art. 1 lett. d).

Viene distribuita in forma di smart card (formato carta di credito) o di chiavetta USB.

Attualmente gli operatori residenti nella Regione Lazio possono richiedere il rilascio della CNS presso le Camere di Commercio presenti sul territorio.

Tutti i dettagli su come ottenere la CNS presso la Camera di Commercio

Si segnala, altresì, che diversi ordini professionali hanno da tempo integrato la CNS nel tesserino di appartenenza all’ordine. Le modalità di rilascio dipendono dai singoli Enti a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Come in passato, gli adempimenti del ROC potranno essere effettuati da un delegato. In tal caso, anche il delegato dovrà dotarsi di CNS per poter esercitare le deleghe conferite attraverso il portale impresainungiorno.gov.it.

COS’E’ IL ROC
Il Registro degli operatori di Comunicazione è un registro unico degli operatori di comunicazione istituito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) e gestito dal Corecom Lazio nell’ambito territoriale della regione.

Tutti gli operatori aventi sede legale nella Regione Lazio dovranno pertanto rivolgersi al Corecom Lazio per gli adempimenti legati al ROC.

IL REGOLAMENTO ROC
Il regolamento che disciplina il funzionamento e la tenuta del ROC è stato emanato dall’AgCom con delibera n. 666/08/CONS e successivamente modificato con le seguenti delibere: 608/10/CONS (file pdf), 283/11/CONS, 44/12/CONS393/12/CONS556/12/CONS398/13/CONS e 308/16/CONS.

Dirigente: Dott. Roberto Rizzi
Personale:
Raffaela Anello – Responsabile del procedimento
Dina Eusepi

Contatti:
Telefono: 06 – 3215995/907
Posta certificata: corecomlazio.roc@cert.consreglazio.it
Per informazioni riguardanti il Registro degli Operatori di Comunicazioni: inforoc@regione.lazio.it

  • delibera Agcom n. 666/08/CONS, recante Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione;
  • delibera Agcom n. 608/10/CONS, recante modifiche al Regolamento;
  • delibera Agcom n. 283/11/CONS, recante modifiche al Regolamento;
  • delibera Agcom n. 44/12/CONS, recante modifiche al Regolamento;
  • delibera Agcom n. 393/12/CONS, recante modifiche al Regolamento;
  • delibera Agcom n. 556/12/CONS, recante modifiche al Regolamento.
  • delibera Agcom n. 398/13/CONS, recante modifiche al Regolamento