Diffusione dei sondaggi
Il Corecom ha il compito di vigilare sul rispetto della normativa che riguarda la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale.
L’attività di vigilanza del Corecom sui sondaggi si esplica nell’esercizio sia di un monitoraggio attivo, sia su segnalazioni provenienti da utenti, associazioni e organizzazioni che abbiano ravvisato una violazione della normativa.
Il Corecom esercita la sua competenza su tutte le emittenti radiotelevisive del Lazio e, per quanto riguarda i quotidiani e i periodici, su quelli che rispondono ai criteri individuati dall’Autorità. Relativamente alla vigilanza sui sondaggi diffusi su Internet, questi rimangono di competenza esclusiva dell’AgCom.
L’attività di vigilanza del Corecom si concretizza, qualora sia stata segnalata una violazione, nell’avvio di un procedimento, di cui si dà comunicazione al soggetto che ha pubblicato il sondaggio e che può prevedere l’emissione di un ordine di pubblicazione, integrazione o rettifica dei dati riportati nel sondaggio stesso.
Le segnalazioni possono essere inoltrate al Corecom Lazio con le seguenti modalità:
- invio a mezzo raccomandata A/R
- invio a mezzo posta certificata: corecomlazio.tv@cert.consreglazio.it
- invio a mezzo Fax al n. 06/3244426
- Consegna a mano: – LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ dalle ore 09:30 alle 12:30 – MARTEDÌ E GIOVEDÌ dalle 14:30 alle 15:30.
La segnalazione, per poter essere valutata, deve riportare:
- il nome, il cognome, la residenza o il domicilio, il numero telefonico del soggetto che fa la denuncia;
- una precisa descrizione del fatto;
- l’evidenziazione della norma giuridica che si ritiene violata;
- l’individuazione dell’ora e del giorno della presunta infrazione;
- i dati anagrafici, ovvero ogni dato disponibile ai fini dell’identificazione dei soggetti responsabili della presunta infrazione.
Leggi l’approfondimento (file pdf) sul regolamento dei sondaggi
Istruzioni per la trasmissione del Documento: gli istituti che realizzano sondaggi debbono trasmettere il documento (file pdf) all’indirizzo sondaggi@agcom.it. La pubblicazione di tale documento sul sito internet dell’AgCom non implica alcuna preventiva validazione dello stesso. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 12 dell’allegato alla delibera 256/10/CSP in materia di sanzioni, a tutela della completezza e della correttezza del documento stesso.
La delibera chiarisce inoltre che, per quanto riguarda i sondaggi politici ed elettorali, i Documenti non devono essere trasmessi all’AgCom, ma vanno inviati solo al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.sondaggipoliticoelettorali.it).
Dirigente: Dott. Roberto Rizzi
Personale:
Raffaela Anello – Responsabile del procedimento
Dina Eusepi
Ferruccio Gibellini
Michele Di Fausto
Contatti:
Telefono: 06 – 3215995/907
Posta certificata: corecomlazio.tv@cert.consreglazio.it
Aspetti salienti della normativa riguardante i sondaggi:
- la normativa prevede una disciplina univoca della diffusione dei sondaggi d’opinione e di quelli politici ed elettorali, sia in periodi elettorali che non elettorali;
- la normativa prevede una chiara distinzione tra sondaggi (basati su metodi di rilevazione scientifica applicati ad un campione) ed altre indagini prive di valore scientifico quali le manifestazioni di opinione (fondate sulla partecipazione spontanea degli utenti) e che pertanto non potranno essere pubblicate o diffuse con la denominazione di “sondaggio”
- l’obbligo per il mezzo di comunicazione di massa di accompagnare la pubblicazione o diffusione di un sondaggio con la nota informativa indicante alcune informazioni essenziali. I mezzi di comunicazione, che eventualmente pubblicassero o diffondessero i risultati di tali sondaggi, sono tenuti alla pubblicazione della nota informativa. I mezzi che, invece, riportano la mera notizia di un sondaggio già diffuso devono fornire solo gli elementi essenziali idonei a consentire l’individuazione del sondaggio medesimo, quali l’indicazione del soggetto realizzatore, l’oggetto del sondaggio e il sito internet dove è possibile consultarlo.
- per quanto riguarda i sondaggi politici ed elettorali, è vietata la pubblicazione o diffusione dei risultati degli stessi nei quindici giorni precedenti le consultazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto. E’ fatto salvo il caso in cui un esponente politico riporti dichiarazioni concernenti i risultati di un sondaggio, purché questi ultimi siano stati già resi noti nel periodo antecedente a quello del divieto;
- l’obbligo, per il soggetto realizzatore, di rendere disponibile sul sito internet dell’AgCom (per i sondaggi di opinione) e sul sito internet della Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento per l’editoria e l’informazione (per i sondaggi politici ed elettorali), il “documento” completo relativo ai sondaggi pubblicati o diffusi al pubblico. Esso deve recare informazioni fondamentali sulla metodologia di realizzazione del sondaggio.
Elenco normativa:
- Legge 22 Febbraio 2000, n.28 Disposizione per la parità di accesso ai mezzi d’informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, come modificata dalla legge 6 Novembre 2003, n. 313.
- Delibera Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 200/00/CSP Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali
- Delibera Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 153/02/CSP Approvazione del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa.
- Delibera Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 237/03/CSP Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP.
- Delibera Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 256/10/CONS Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa