da www.ilsole24ore.it

Nel corso di alcune attività scolastiche (gite, saggi) si registra un uso frequente di macchine fotografiche e riprese video, e le immagini finiscono spesso su internet all'insaputa degli interessati. Da qui la decisione di alcune scuole di vietare le riprese. Ma in realtà le regole poste a garanzia della riservatezza non si spingono fino al punto di vietare a un genitore di fare uno scatto per conservare l'immagine del saggio scolastico del proprio figlio, dove necessariamente vengono ripresi anche altri ragazzi. E sarebbe davvero triste se nel corso di un viaggio di istruzione non si potessero fare riprese video o foto per conservare immagini di luoghi e di compagni di scuola. Per non dire della difficoltà di controllare il rispetto di tali eventuali divieti, considerato che ormai ogni telefonino può fare foto, registrazioni e riprese.
In realtà non sono necessarie misure così drastiche. Il Garante ha chiarito che non viola la privacy la registrazione di immagini e la loro utilizzazione in ambito familiare e amicale. È, invece, necessario il consenso degli interessati se le immagini sono destinate a qualche forma di diffusione. È questa, in termini molto generali, la prima regola da osservare. Via libera, dunque, a riprese e fotografie di recite scolastiche, gite, ecc., quando si tratta di immagini destinate a un ambito familiare o amicale.
È, invece, una brutta abitudine quella di pubblicare immagini, anche relative a momenti di vita scolastica, sui social network. Quando la diffusione riguarda immagini di persone diverse da chi decide di pubblicarle, vi è una violazione del diritto di riservatezza. Il Garante ha chiarito nel suo vademecum che chi vuole diffondere immagini via internet può farlo solo previa acquisizione del consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.
Per districarsi nella miriade di casi concreti che si presentano tutti i giorni bisogna innanzi tutto rispettare un principio presente nell'ordinamento: le attività in questione debbono essere realizzate sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità. In secondo luogo, va sempre tenuta presente la distinzione tra registrazione di immagini e suoni, e loro utilizzazione: la registrazione è consentita; resta, però, il problema dell'utilizzazione di ciò che si è registrato. Se lo scopo è esclusivamente di carattere personale, e sempre nel rispetto delle libertà e della dignità delle persone coinvolte, non è necessaria alcuna autorizzazione; se, invece, lo scopo è quello di diffondere o comunicare i suoni e/o le immagini registrati, è necessario chiedere e ottenere il consenso esplicito degli interessati. Resta da chiarire un ultimo profilo, quello che riguarda l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche: le scuole hanno il potere di regolamentare la materia e possono anche limitare l'uso apparecchi telefonici e di registrazione audio e video.
Chi non rispetta le suddette regole può incorrere nelle sanzioni disciplinari stabilite dai Regolamenti d'istituto, ma sono applicabili anche le norme di tipo civilistico e penale previste dall'ordinamento. Per quanto riguarda l'abuso di immagine altrui, l'articolo 10 del codice civile stabilisce che «l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni». Sotto il profilo penale, deve rispondere del reato di ingiuria chi diffonde messaggi tali da offendere l'onore o il decoro del destinatario (articolo 594 codice penale).


 

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