da www.ilsole24ore.com
MILANO
Proporre via internet suonerie per cellulari con jingle di canzoni del momento, senza spiegare adeguatamente che si tratta di un servizio in abbonamento - e tra l'altro a tempo indeterminato - è una pratica commerciale scorretta. Tanto più scorretta se, come in questo caso, il mercato di riferimento è quello di consumatori minorenni.
Il Tar del Lazio (sentenza 29511/2010, depositata il 2 agosto) ha rigettato il ricorso contro il provvedimento dell'Antitrust presentato dall'azienda che, lo scorso anno, era stata multata insieme all'operatore telefonico (155mila euro) per la campagna promozionale via internet dell'estate del 2008.
L'Autorità garante del mercato, in sostanza, contestava al content provider di aver promosso il download dei jingle senza spiegare nella stessa home page, ma rimandando invece a un link esterno, la natura dei servizi offerti, i costi e le modalità di attivazione e disattivazione. L'automatica sottoscrizione dell'abbonamento a tempo indeterminato, tra l'altro, veniva menzionata solo al di fuori del contesto grafico in cui era inserito il claim principale.
La società, già censurata due anni prima per pratiche commerciali scorrette, era ricorsa ai giudici amministrativi per lamentare la mancata considerazione delle proprie argomentazioni nella fase istruttoria - peraltro presentate fuori termine - e degli «impegni» che questa si sarebbe assunta per mitigare gli effetti delle violazioni.
Il Tar, però, ha respinto anche nel merito la difesa del content provider, che sosteneva di aver offerto i jingle a clienti maggiorenni, quindi più avveduti e in grado di sottoscrivere un contratto di questo tipo. Secondo i giudici è invece «facile osservare che la grafica utilizzata nel messaggio e la tipologia di servizi offerti si rivolgono ontologicamente ai minori, costituendo, inoltre, un dato di comune esperienza che i telefoni cellulari, sebbene acquistati da maggiorenni, possano poi essere dati in uso a minorenni».
Quindi, anche l'eventuale avviso dentro il sito che riserva il servizio ai maggiorenni, «quantunque doveroso, è inidoneo da solo a superare i rilievi di ingannevolezza svolti dall'Agcm». E proprio perché rivolti a ragazzini, i jingle "con sorpresa" «possono risultare ulteriormente pregiudizievoli, in considerazione della naturale mancanza di esperienza dei giovani, anch'essi potenziali destinatari dei messaggi di cui si tratta, in quanto meno propensi a distaccate e specifiche valutazioni di opportunità economica, in rapporto alle nuove tecnologie e ai servizi offerti attraverso i terminali di comunicazione». Nella scala di gravità dei comportamenti, i giudici vedono un ruolo preminente del content provider - peraltro recidivo - rispetto all'attività di semplice veicolazione dell'operatore telefonico. La politica commerciale di aver promosso il servizio attraverso internet, infine, non ha fatto altro che moltiplicare gli effetti lesivi del jingle con "bolletta" occulta