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Respinto il ricorso di Fastweb contro la delibera Agcom. Dal 1° marzo 2010 ridotti i tempi della portabilità .
Resta in vigore la delibera con cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha fissato le nuove regole per il cambio di gestore telefonico su rete fissa in cinque giorni, equiparando la posizione di Telecom a quella degli altri operatori: il Tar del Lazio avrebbe respinto la richiesta di sospendere il provvedimento avanzata da Fastweb. La delibera prevede che, entro il primo marzo del 2010, tutti gli operatori dovranno consentire ai clienti la portabilità del numero fisso presso un altro gestore entro cinque giorni dal momento in cui ricevono la richiesta del cliente.
Oggi per passare da un operatore alternativo a un altro o per ritornare a Telecom ci vogliono venti giorni, mentre per passare dall'ex monopolista agli altri operatori il tempo previsto è già di cinque giorni. La delibera dell'Agcom prevede che dal primo novembre i tempi di migrazione da un operatore fisso alternativo a Telecom scendano dagli attuali venti giorni a dieci, per arrivare a cinque il primo marzo 2010. Fastweb ha impugnato la delibera, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, perchè contesta l'equiparazione dei tempi necessari per passare a un altro operatore in quanto non tutelerebbe gli operatori alternativi rispetto a Telecom, operatore ritenuto dominante.
Nell'ordinanza con cui ha respinto la richiesta di sospendere il provvedimento, la III sezione ter del Tribunale amministrativo, presieduta da Maria Luisa De Leoni, scrive che "l'impugnata tempistica delle procedure di migrazione è legittimamente finalizzata a realizzare piena simmetria nella relazione tra gli operatori, eliminando (come richiesto anche dalla comunità europea) situazioni di privilegio di cui alcuni di essi ancora fruiscono nonostante l'arco ampio temporale di cui hanno disposto per organizzarsi in modo da competere ad armi pari nel settore della telefonia fissa".
Secondo il collegio la riduzione dei tempi "per il completamento delle procedure di migrazione rientra nella discrezionalità amministrativa e tecnica dell'Autorità, nel caso in esame esaustivamente motivata con riferimento all'obiettivo perseguito e a tutela di un interesse pubblico rispetto al quale le asserite difficoltà organizzative che incontrerebbero gli operatori sono assolutamente recessive e, in quanto meramente attuativa di determinazioni gia' assunte, non richiedeva ne' nuove analisi di mercato ne' una formale previa partecipazione degli operatori interessati.
Nell'adottare la delibera, concludono i giudici, "l'Autorità ha correttamente tenuto conto del lungo tempo a disposizione degli operatori per organizzarsi e che avrebbe dovuto essere da essi impiegato tenendo conto che le misure asimmetriche non sono una rendita di posizione di cui si possa godere senza limiti temporali". Un ricorso analogo a quello di Fastweb è stato presentato da Wind nei giorni scorsi.