30/01/2017 - In data 31 ottobre 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”, entrata in vigore il 15 novembre 2016.
Con la predetta legge è stata apportata una modifica all’art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, cui viene aggiunto il comma 3 bis, nel quale viene inserita la definizione di “quotidiano on line”, che prevede, tra le altre cose, che lo stesso sia regolarmente registrato presso una cancelleria di Tribunale.
Alla luce della nuova disposizione, la registrazione al Tribunale costituisce un requisito per configurare una testata come quotidiano on line in aggiunta all’iscrizione dell’impresa presso il ROC. La legge n. 198/2016 prevede che tale disposizione decorra dal 1° gennaio 2017.
Pertanto, le imprese editrici che editano quotidiani on line sono tenute a registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale competente e successivamente a trasmettere la domanda di iscrizione al ROC. A questi editori non si applica quanto disposto dall'art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/2012 come convertito dalla legge n. 103/2012.
Con riferimento alle imprese editrici che editano testate periodiche on line, restano ferme le disposizioni attualmente vigenti del predetto articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. 63/2012.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti inviando una mail all’indirizzo preposto inforoc@regione.lazio.it