Il datore di lavoro non puo' spiare le conversazioni Skype dei dipendenti. Il contenuto di comunicazioni di tipo elettronico o telematico scambiate dai dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro godono di garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale.
Il principio e' stato riaffermato dal Garante privacy che ha accolto il ricorso proposto da una dipendente che lamentava l'illecita acquisizione di conversazioni, con alcuni clienti/fornitori, poste poi alla base del suo licenziamento. In base al provvedimento del Garante il datore di lavoro non potra' effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito, limitandosi alla conservazione di quelli finora raccolti ai fini di un'eventuale acquisizione da parte dell'autorita' giudiziaria.
Grave interferenza
Nel caso esaminato, spiega la Newsletter del Garante, il datore di lavoro e' incorso in una grave interferenza nelle comunicazioni, attuata, per sua stessa ammissione, attraverso l'installazione di un software sul computer assegnato alla dipendente in grado di visualizzare sia le conversazioni effettuate dalla donna dalla propria postazione di lavoro prima di uscire dall'azienda, sia quelle fatte successivamente da un computer a casa sua. Una procedura, secondo il Garante, in evidente contrasto con le 'Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet' e con le disposizioni a tutela della segretezza delle comunicazioni, nonche' con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente Direzione territoriale del lavoro.
Rispetto liberta' e dignita' dei lavoratori
Pur spettando, infatti, al datore di lavoro definire le modalita' di utilizzo degli strumenti aziendali, e' necessario comunque che queste rispettino la liberta' e la dignita' dei lavoratori, nonche' i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti di dati devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy. Principi da tenere ben presenti, in considerazione del fatto che l'esercizio del controllo da parte del datore di lavoro puo' determinare la raccolta di informazioni personali, anche non pertinenti, di natura sensibile oppure riferite a terzi.