Ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, dell'Allegato A della del. 666/08/CONS
I soggetti iscritti comunicano, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza, ogni variazione relativa a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione al Registro.
Ad eccezione delle variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate che devono essere sempre comunicate, le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti che svolgono le attività di concessionaria di pubblicità su periodici o riviste e gli editori di testate periodiche.
I legali rappresentanti o titolari degli operatori che devono presentare richiesta di variazione effettuano l'accesso al portale impresainungiorno.gov.it tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).



