Da www.key4biz.it

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato nel 2010 da Sky Italia, assistita dall'avvocato Ottavio Grandinetti, contro la Delibera dell'Agcom con il quale si fissano i criteri di numerazione automatica telecomando (Logistic channel number - LCN) per i canali in digitale terrestre (Leggi Articolo Key4biz).
Il copioso provvedimento è stato depositato ieri presso il Tribunale amministrativo del Lazio e dovrà essere visionato dai legali di tutte le parti e sarà soggetto anche alla valutazione del secondo organo di giudizio, il Consiglio di Stato. Questo perché l'Agcom ha già fatto sapere che impugnerà la sentenza con la quale si annulla l'intero provvedimento dell'Autorità che dovrà adesso emanare un nuovo Regolamento sull'LCN.
Al Consiglio di Stato potrebbero rivolgersi anche Rai e Telecom Italia Media (La7 e Mtv), i gruppi che due anni fa si erano costituiti contro il ricorso dell'emittente di Rupert Murdoch. Mediaset, invece, non aveva preso posizione sull'argomento. Va detto che già lo scorso agosto, su richiesta delle emittenti Canale 34 e Più Blu Lombardia, il Tar si era pronunciato sulla Delibera in questione, annullando la parte del provvedimento che assegnava i numeri dal 9 al 19 alle tv locali. La sentenza era stata poi sospesa dal Consiglio di Stato.
Due le motivazioni che hanno indotto i giudici ad annullare la delibera. La normativa è "discriminatoria" dal momento che nell'assegnazione distingue tra canali ex analogici, considerati generalisti e quindi privilegiati, e canali digitali, considerati semigeneralisti e per questo penalizzati. Questo nonostante il fatto che tutti i canali in questione abbiano il medesimo tipo di programmazione.
In secondo luogo, i giudici hanno considerato discriminatorio il fatto che nella numerazione assegnata dall'Agcom i canali digitali, come Cielo diffuso da Sky attraverso Rete A (Gruppo L'Espresso), vengano solo dopo quelli locali, creando in tal modo palesi disparità nella concorrenza rispetto agli ex canali analogici.
Il TAR ritiene poi che l'Agcom abbia concesso un termine troppo breve per partecipare alla consultazione pubblica, 15 giorni anziché i 30 giorni richiesti dalla legge. Una consultazione ritenuta comunque illegittima perché i soggetti interessati hanno potuto esprimere le loro osservazioni solo sullo schema di regolamento e non anche sul piano di numerazione.

 

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