Da www.ipsoa.it

L'intervento regolamentare prende le mosse da due esigenze: l'adeguamento del Regolamento al mutato scenario normativo in materia di mediazione, e la risposta ad alcune criticita' emerse nell'applicazione della procedura.La proposta di modifica del Regolamento approvato con delibera n. 173/07/CONS nasce dall'esigenza di risolvere alcune criticita', evidenziate dalla pratica applicazione della procedura, in varie occasioni segnalate dai Comitati Regionali per le Comunicazioni, delegati alla funzione conciliativa e, in alcuni casi, anche a quella di definizione delle controversie.
Le modifiche, inoltre, recepiscono i piu' recenti orientamenti legislativi e giurisprudenziali in materia di economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, adeguando il Regolamento anche al mutato quadro normativo in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali.
Come per i precedenti interventi di modifica al Regolamento, per la consultazione dei soggetti interessati e' stato prediletto lo strumento dell'audizione specifica delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'elenco previsto dall'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica.
Nell'ambito della consultazione sono stati prodotti contributi scritti dalle Associazioni Adoc, Adusbef, Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Movimento consumatori e Movimento Difesa del Cittadino congiuntamente, nonche' da Codici Onlus - Centro per i Diritti del Cittadino; per gli operatori sono pervenuti, invece, i contributi dell'Associazione Assotelecomunicazioni - ASSTEL, nonche' degli operatori BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., H3G S.p.A., PosteMobile S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A.; la predetta documentazione e' stata pubblicata sul sito web dell'Autorita'.
Nel corso dell'audizione le Associazioni di consumatori hanno manifestato, in particolare, la propria contrarieta' rispetto alle proposte di modifiche relative all'archiviazione del procedimento in caso di mancata comparizione dell'istante all'udienza di conciliazione (art. 12, comma 4bis), all'inclusione degli organismi di mediazione di cui all'art. 16, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tra quelli deputati a svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del Regolamento (articoli 2 e 13, comma 1) ed al superamento del principio di gratuita' delle procedure di definizione delle controversie.
In merito, poi, all'esclusione delle controversie attinenti ai profili tributari o fiscali dall'ambito di applicazione del Regolamento (art. 2), e' stato chiesto che una simile esclusione venga in qualche modo circoscritta alle controversie esclusivamente vertenti su detti profili. Infine, qualche Associazione ha espresso perplessita' in merito all'allungamento di trenta giorni del termine previsto per la conclusione del procedimento di definizione della controversia.
Dal canto loro gli operatori hanno concordato sulla contrarieta' ad includere gli organismi di mediazione di cui all'art. 16, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 tra quelli deputati a svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione. Inoltre, sottolineando l'utilita' dell'udienza di discussione della controversia, gli operatori hanno sostenuto l'opportunita' di non rimettere alla scelta del responsabile del procedimento la decisione sullo svolgimento o meno della predetta udienza.
Infine, pur non essendo oggetto di proposta di modifiche, sono state evidenziate problematiche procedurali legate alle tempistiche previste nel Regolamento, in particolare con riferimento alla presentazione di memorie e controdeduzioni, chiedendo un allungamento dei relativi termini.
A seguito del dibattito sulle questioni sollevate nel corso dell'audizione, l'Autorita' ha chiesto ai partecipanti di fornire, entro il 15 settembre 2011, ulteriori contributi su due specifici aspetti: modalita' tecniche per lo svolgimento delle udienze a distanza e per la formazione del titolo esecutivo; eventuali modifiche alla disposizione di cui all'art. 12, comma 4bis al fine di scongiurare il pericolo che la mancata partecipazione dell'istante all'udienza di discussione possa essere indotta dall'operatore al fine di far incorrere l'utente nella preclusione dell'azione in via amministrativa.
A seguito di tale invito hanno presentato integrazioni alle proprie osservazioni le Associazioni Federconsumatori ed Adiconsum, sostanzialmente, pero', confermando la propria contrarieta' alla modifica; tra gli operatori hanno prodotto nuovi documenti l'ASSTEL e le societa' Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A..

 

30

Dic 2022

Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023

Elezioni Regionali del 12 e 13 Febbraio 2023 E' stato firmato l’atto per la convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Lazio. Decreto convocazione comizi elettorali L'entrata in vigore della par condicio è prevista per il 29 dicembre 2022, ossia 45 giorni prima della data delle elezioni. Delibera n. 453/22/CONS Comunicazione Par Condicio...

28

Dic 2022

Firmato protocollo Corecom Lazio Comune di Rieti

    Controversie con operatori telecomunicazione, firmato il protocollo d’intesa in Comune.  Cafini (CoReCom): “grazie al Comune per la vicinanza ai cittadini”.   E’ stato firmato questa mattina alla presenza del Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, dell’assessore alle politiche sociali e pari opportunità, Giovanna Palomba, del Presidente del Corecom Lazio Maria...

21

Dic 2022

13

Dic 2022

Avviso Pubblico - Praticantato

AVVISO PUBBLICOPer lo svolgimento di un periodo di praticantato non retribuito di 12 mesi all’interno della struttura del Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio (Co.Re.Com.) per il supporto allo svolgimento delle materie istituzionali dell’Agcom delegate al Co.re.com. Il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio (Co.Re.Com.), organo di consulenza, di gestione e di controllo...