Decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n° 255
Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n° 223 sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
TITOLO I
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Canone per il diritto di superficie
Art. 3 - Rimborsi dovuti in caso di revoca del diritto di superficie.
Art. 4 - Pubblicita' dello Stato e degli enti pubblici
CAPO II - RETTIFICA
Art. 5 - Richiesta di rettifica
Art. 6 - Soggetto obbligato a trasmettere la rettifica
Art. 7 - Modalita' della rettifica
Art. 8 - Rettifica di notizie basate su prove documentali
Art. 9 - Rettifica disposta dal Garante
CAPO III - REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE
Art. 10 - Tenuta del registro nazionale delle imprese radiotelevisive
Art. 11 - Organizzazione del registro
Art. 12 - Iscrizione nel registro delle emittenti radiotelevisive
Art. 13 - Iscrizione nel registro delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita'
Art. 14 - Iscrizione d'ufficio delle emittenti radiotelevisive.
Art. 15 - Iscrizione d'ufficio delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita'
Art. 16 - Comunicazioni ai sensi dell'articolo 13 della legge
Art. 17 - Variazioni degli atti e comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione
Art. 18 - Certificazioni
TITOLO II
CAPO I - CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Art. 19 - Radiofrequenze utilizzabili
Art. 20 - Progetto dell'impianto o della rete
Art. 21 - Omologazione e collaudo degli impianti
Art. 22 - Controlli e verifiche
Art. 23 - Concessione per la radiodiffusione in ambito locale a carattere commerciale
Art. 24 - Valutazione e comparazione delle domande di concessione in un ambito locale a carattere commerciale
Art. 25 - Concessione per la radiodiffusione commerciale in ambito nazionale
Art. 26 - Concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario
Art. 27 - Emittenti che trasmettono in codice
Art. 28 - Cauzione
Art. 29 - Deroghe all'obbligo della trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio servito
Art. 30 - Programmi originali autoprodotti
Art. 31 - Possesso dei requisiti
Art. 32 - Rinnovo della concessione
Art. 33 - Comunicazioni
Art. 34 - Pagamento delle tasse
Art. 35 - Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi CAPO II - TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA
Art. 36 - Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea
Art. 37 - Consorzi per la trasmissione di programmi in contemporanea
Art. 38 - Domanda di autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea
Art. 39 - Modalita' di trasmissione dei programmi in contemporanea
Art. 40 - Disposizioni transitorie
TITOLO I
CAPO I
Disposizioni Generali
Art. 1
Definizione
1. Nel presente regolamento la legge 6 agosto 1990, n.223, e' indicata con la denominazione "la legge".
Art. 2
Canone per il diritto di superficie
1. Il canone di concessione del diritto di superficie di cui all'articolo 4, comma 2, della legge, viene determinato dai comuni sulla base della durata della concessione per la radiodiffusione e del costo sostenuto per l'acquisizione dell'area; ove quest'ultima sia gia' di proprieta' comunale, il relativo valore viene determinato secondo i criteri dettati dall'articolo 4, comma 2, della legge, per la determinazione dell'indennita' di esproprio. In ogni caso la misura del canone che deve essere versato anticipatamente per l'intera durata della concessione del diritto di superficie, non puo' essere superiore a un decimo del predetto costo o valore.
2. Nel caso in cui il piano di assegnazione delle frequenze preveda che sulla medesima area coesistano gli impianti di piu' emittenti il canone di cui al comma 1 va suddiviso, salvo diversa pattuizione tra i concessionari ai sensi dell'articolo 18 della legge, in parti uguali, fra le emittenti stesse.
3. A decorrere dalla scadenza del termine di durata della concessione di cui all'articolo 16 della legge il canone e' aggiornato in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel corso del periodo dei sei anni precedente.
Art. 3
Rimborsi dovuti in caso di revoca del diritto di superficie.
1. Nel caso di revoca del diritto di superficie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, il soggetto subentrante deve dichiarare, entro quindici giorni dal subentro, se intende acquistare l'impianto o se preferisce la rimozione dello stesso.
2. Entro quindici giorni dalla dichiarazione, ove il soggetto subentrante abbia esercitato la facolta' di acquistare l'impianto, ne prende possesso previo pagamento, a favore del precedente concessionario, della somma concordata.
3. Decorso il termine, di cui al comma 2, in caso di disaccordo tra le parti nei successivi trenta giorni la somma e' determinata in via provvisoria dal direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente o da un funzionario dallo stesso delegato su richiesta di uno o di entrambi gli interessati.
4. La somma spettante al precedente concessionario viene determinata tendendo conto del valore dell'impianto riferito alla data di presa di possesso e avuto riguardo allo stato di conservazione, di funzionamento e di obsolescenza tecnica nonche' dell'ammortamento gia' verificatosi. Detti elementi sono desunti, in particolare, dalla documentazione allegata all'ultimo bilancio presentato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 14 della legge.
5. In caso di mancata accettazione della somma determinata secondo il comma 3 il subentrante provvede mediante atto di offerta reale di cui all'articolo 1209, comma 1, del codice civile ed e' immesso immediatamente in possesso degli impianti previa compilazione di un verbale di consegna redatto alla presenza di un dipendente del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente designato dal direttore del circolo medesimo.
6. E' fatto salvo il diritto delle parti di adire immediatamente l'autorita' giudiziaria ordinaria.
7. Nel caso in cui il soggetto subentrante chieda la rimozione dell'impianto precedente concessionario deve provvedersi entro trenta giorni dalla richiesta di rimozione; se non provvede, la rimozione e' effettuata, con l'intervento del direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente o di un funzionario dallo stesso delegato, dal subentrante medesimo che cura il deposito del materiale, per conto ed spese del proprietario e salvo diversa disposizione di quest'ultimo, in un locale di pubblico deposito. Il depositante deve dare immediata notizia del deposito eseguito al precedente concessionario. La somma spettante al precedente concessionario viene determinata sommando alle spese sostenute per la rimozione quelle per l'installazione dedotto l'ammortamento verificatosi. Per la determinazione di tale somma valgono le disposizioni cui ai commi 3 e 6.
Art. 4
Pubblicita' dello Stato e degli enti pubblici
1. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio le amministrazioni e gli enti che, ai sensi dell'articolo 9 della legge, sono tenuti a riservare alla pubblicita' su emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale una percentuale delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare sui mezzi di comunicazione di massa, determinano:
a) la percentuale, non inferiore al 25 per cento, che intendono riservare;
b) il tipo di emittenza che viene prescelto per la diffusione della pubblicita';
c) i bacini di utenza nel cui ambito verra' diffusa la pubblicita'.
Copia delle determinazioni deve essere inviata al Garante nei trenta giorni successivi all'adozione delle determinate stesse.
2. La ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra le singole emittenti deve avvenire senza discriminazioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge e deve tener conto delle emittenti che raggiungono i soggetti specificatamente interessate al messaggio pubblicitario nonche' dei corrispettivi richiesti dalle emittenti interessate degli indici di ascolto di ognuna; tale ripartizione e' effettuata con provvedimento motivato.
3. Le amministrazioni e gli enti indicati al comma 1 sono tenuti a comunicare al Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, le procedure seguite per l'affidamento della pubblicita', nonche' i dati relativi alla pubblicita' effettuata ai sensi del presente articolo con l'indicazione analitica delle emittenti alle quali e' stata commissionata la trasmissione di messaggi pubblicitari e della somma da ciascuno percepita; i dati comunicati sono riferiti all'anno precedente.
4. Entro il medesimo termine del 31 marzo di ogni anno le amministrazioni e gli enti di cui al presente articolo, nell'ipotesi in cui non abbiano effettuato spese pubblicitarie, devono darne comunicazione al Garante.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli enti pubblici territoriali ove effettuino pubblicita' ai sensi dell'articolo 9, comma 1, ultima parte, della legge.
CAPO II
RETTIFICA
Art. 5
Richiesta di rettifica
1. La richiesta di rettifica, da presentarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge, deve contenere generalita' complete o la sede legale del richiedente; la domanda deve essere sottoscritta con firma autenticata nelle forme di legge.
2. La legge di rettifica deve essere corredata degli elementi atti ad identificare con precisione le notizie di cui si chiede la rettifica.
Art. 6
Soggetto obbligato a trasmettere la rettifica
1. I concessionari, i soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonche' le persone dagli stessi delegate al controllo delle trasmissioni, sono tenuti a trasmettere gratuitamente le rettifiche o precisazioni richieste dai soggetti di cui siano state trasmesse immagini od ai quali siano stati attribuiti atti od opinioni o affermazioni contrari a verita' e da essi ritenuti lesivi dei loro interessi morali o materiali.
Art. 7
Modalita' della rettifica
1. La rettifica deve concernere i fatti su cui verte la discordanza e non valutazioni o commenti. Essa deve essere commisurata alla gravita' del fatto attribuito, al pregiudizio arrecato ed alle specifiche esigenze dell'informazione e deve essere effettuata in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quello della trasmissione cui si riferisce la rettifica.
2. Qualora il concessionario o l'autorizzato ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n.103, ovvero le persone degli stessi delegate al controllo delle trasmissioni ritengano che le modalita' della richiesta rettifica non siano conformi a quelle previste ai sensi del comma 1, ne danno comunicazione telegrafica all'interessato nel termine di 24 ore dalla ricezione della richiesta, indicando le modalita' ritenute adeguate.
3. Ove il richiedente nelle successive 24 ore non concordi espressamente con la proposta dei soggetti indicati nel comma 2, quest'ultimi sottopongono la questione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge.
Art. 8
Rettifica di notizie basate su prove documentali
1. Qualora il concessionario, il soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, ovvero le persone dagli stessi delegate al controllo delle trasmissioni a fronte di una richiesta di rettifica dispongano di prove documentali, di cui al capo II, titolo II, libro VI del codice civile, che concernono la notizia su cui verte la richiesta di rettifica, ne danno comunicazione, indicandone la natura ed i contenuti, all'interessato entro ventiquattro ore dalla ricezione della medesima richiesta di rettifica. Ove non intervenga rinuncia all'esercizio del diritto nelle successive 24 ore la rettifica, salvo quanto previsto dall'articolo 9, deve essere trasmessa senza indugio.
2. Alla rettifica puo' seguire la postilla di durata non superiore a quella della rettifica stessa per dare comunicazione del documento su cui era basata la notizia originaria, nonche' degli eventuali rilievi relativi alla prova documentale mossi dal richiedente entro le 24 ore fissate dal comma 1 per l'esercizio del diritto di rinuncia alla rettifica.
Art. 9
Rettifica disposta dal Garante
1. Ove i concessionari o i soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 4 aprile 1975, n.103 ovvero le persone dagli stessi delegate al controllo delle trasmissioni non ritengano fondata la domanda di rettifica, entro il giorno successivo alla ricezione della domanda stessa ovvero entro il giorno successivo alla scadenza del termine di rinuncia di cui all'articolo 8, comma 1, sottopongono la questione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, corredata della registrazione della trasmissione o della parte di trasmissione cui si riferisce, nonche' di quanto altro eventualmente presentato dal richiedente a sostegno del proprio assunto, nonche' dei documenti oggetto della comunicazione, di cui all'articolo 8, comma 1.
2. Il Garante decide nei termini ed ai sensi dell'articolo 10 della legge.
CAPO III
REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE
Art. 10
Tenuta del registro nazionale delle imprese radiotelevisive
1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria provvede alla tenuta del registro nazionale delle imprese radiotelevisive con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente capo.
2. Presso il registro devono essere depositati tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti previsti dagli articoli 12, 13, 14, 15 comma 6, e 17, comma 5, della legge nonche' dal presente regolamento.
Art. 11
Organizzazione del registro
1. Il registro nazionale delle imprese radiotelevisive consta di:
a) un registro cronologico nel quale devono essere annotati progressivamente mittente, oggetto, data di spedizione di ciascun atto, comunicazione o documento pervenuto, nonche' i relativi provvedimenti adottati dall'ufficio;
b) un registro repertorio nel quale: 1) sono iscritti i concessionari e gli altri soggetti di cui all'articolo 12 commi 2 e 5 della legge; 2) e' indicato l'assetto proprietario, costantemente aggiornato, di ogni singolo soggetto; 3) sono annotati gli estremi degli atti, delle comunicazioni e dei documenti relativi gli adempimenti di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 comma 6, e 17, comma 5, della legge.
2. Tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti, di cui al comma 1, devono essere in regola con le disposizioni sul bollo e devono recare la firma, debitamente autenticata, del legale rappresentante dell'impresa concessionaria o autorizzata. Essi sono conservati separatamente in fascicoli a numerazione progressiva, intestati ai concessionari e agli altri soggetti ivi indicati.
3. Per la scrittura e la tenuta del registro l'ufficio del Garante puo' avvalersi di strumenti meccanici, informatici e telematici.
Art. 12
Iscrizione nel registro delle emittenti radiotelevisive
1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette all'ufficio del Garante, contestualmente al loro rilascio, copia dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione previsti dalla legge, nonche' dei relativi rinnovi, e variazioni.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la concessionaria pubblica deve presentare al Garante domanda di iscrizione nel registro secondo le modalita' di cui ai commi successivi.
3. Il titolare di concessione privata o di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, deve presentare al Garante, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rilascio della concessione o della autorizzazione, domanda di iscrizione nel registro contenente le generalita' complete o la ragione sociale o la denominazione sociale, il domicilio della persona fisica o la sede della persona giuridica che ha la titolarita' della concessione o dell'autorizzazione nonche' il nome ed il domicilio del responsabile dei programmi. Il legale rappresentante delle societa' di cui all'articolo 12 della legge deve richiedere, altresi', l'iscrizione dei soci indicati al comma 5 del medesimo articolo 12.
4. La domanda di iscrizione, redatta secondo l'apposito modello approvato dal Garante, deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e recare in calce la firma del richiedente debitamente autenticata. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) nel caso in cui il concessionario o il soggetto autorizzato sia persona giuridica, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e della deliberazione concernente la nomina degli organi esecutivi e di controllo, con l'indicazione dei soggetti titolari del potere di rappresentanza;
b) nel caso in cui l'impresa concessionaria o autorizzata sia costituita in forma societaria, oltre alla documentazione prevista alla precedente lettera a), l'elenco, redatto secondo il modello approvato dal Garante dei soci della societa' concessionaria o autorizzata, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli altri eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa' con la specificazione del titolo e delle ragioni;
c) nel caso in cui la societa' concessionaria o autorizzata sia costituita in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, oltre all'elenco di cui alla precedente lettera b):
1) l'elenco, redatto secondo il modello approvato dal Garante, dei soci delle societa' alle quali sono intestate azioni o quote della societa' concessionaria o autorizzata, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa' con la specificazione del titolo e delle ragioni, nonche' copia dei documenti contenenti eventuali patti parasociali;
2) l'elenco, redatto secondo il modello approvato dal Garante, dei soci delle societa' collegate o delle societa' che comunque controllano direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 37 della legge, la societa' concessionaria o autorizzata, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa' con la specificazione del titolo e delle ragioni, nonche' copia dei documenti contenenti eventuali patti parasociali;
3) l'elenco redatto secondo il modello approvato dal Garante, delle azioni o quote di societa' controllanti e delle azioni o quote proprie possedute, anche tramite societa' fiduciarie o interposte persone, dalla societa' concessionaria o autorizzata;
d) copia delle intese e dei contratti di consorzio stipulati ai sensi dell'articolo 21 della legge, con emittenti operanti in altri ambiti locali per la trasmissione in contemporanea dei medesimi programmi;
e) ai fini degli adempimenti previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successivamente modificazioni, i certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi, del titolare, se trattasi di impresa individuale, dell'amministratore e del legale rappresentante se trattasi di societa' di capitali o di societa' cooperative, di tutti i soci se trattasi di societa' in nome collettivo, dei soci accomandatari se trattasi di societa' in accomandita semplice, di coloro che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato per le societa' di cui all'articolo 2506 del codice civile. Per tutte le societa' andra' altresi' prodotto il certificato di iscrizione alla camera di commercio.
5. In alternativa alla documentazione di cui alla lettera e) del comma 4, puo' essere presentata la certificazione rilasciata dalla prefettura su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 10-sexies, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
6. L'ufficio del Garante da notizia ai soggetti interessati dei provvedimenti adottati in ordine all'iscrizione nel registro delle emittenti radiotelevisive.
7. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma 4, lettera c), i legali rappresentanti delle societa' intestatarie di azioni o quote della societa' concessionaria o autorizzata ovvero delle societa' che comunque direttamente o indirettamente la controllano, sono tenuti a fornire con immediatezza alla stessa societa' concessionaria o autorizzata ogni intervenuta variazione nell'elenco dei soci.
Art. 13
Iscrizione nel registro delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita'
1. Le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi devono presentare al Garante, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ovvero entro sessanta giorni dall'inizio dell'attivita' imprenditoriale, domanda di iscrizione nel registro contenente le generalita' complete e il domicilio del titolare, se trattasi di impresa individuale, ovvero la ragione sociale o la denominazione sociale e la sede, se trattasi di societa'. La domanda, redatta secondo l'apposito modello approvato dal Garante, deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e recare in calce la firma del richiedente debitamente autenticata.
2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dall'articolo 12, comma 4, lettera a), b) c) ed e), e comma 5, nonche' una dichiarazione contenente l'elenco delle emittenti servite e degli eventuali relativi contratti stipulati ed ancora in corso, con l'indicazione sommaria dei relativi elementi finanziari.
3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 12.
Art. 14
Iscrizione d'ufficio delle emittenti radiotelevisive.
1. Nel caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 12 il Garante provvede ad inviare al soggetto inadempiente formale diffida, trasmettendone al contempo copia alla competente autorita' giudiziaria, ai fini di quanto disposto dall'articolo 30, comma 6, della legge.
2. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della diffida senza che il soggetto abbia provveduto all'invio degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro, il Garante procede alla loro acquisizione avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 6, comma 10, lettera c), della legge, e dispone la conseguente iscrizione d'ufficio.
3. Analogamente procede nel caso di omessa o incompleta trasmissione degli atti, documenti o comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione.
Art. 15
Iscrizione d'ufficio delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita'
1. Nel caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 13 il Garante provvede ad inviare all'impresa inadempiente formale diffida, trasmettendone al contempo copia al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma 10, della legge.
2. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della diffida senza che l'impresa abbia provveduto all'invio degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro, il Garante procede alla loro acquisizione avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 6, comma 10, lettera c), della legge, e dispone la conseguente iscrizione d'ufficio.
3. Analogamente procede nel caso di omessa o incompleta trasmissione degli atti, documenti o comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione.
Art. 16
Comunicazioni ai sensi dell'articolo 13 della legge
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 11 deve essere data comunicazione scritta al Garante dei trasferimenti e degli atti di cui all'articolo 13 della legge secondo l'apposito modello approvato dal Garante.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge il Garante provvede con le modalita' indicate nel precedente articolo 14 ad inviare ai soggetti inadempienti formale diffida, trasmettendone al contempo copia alla competente autorita' giudiziaria, ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, comma 6, della legge, qualora trattisi dei soggetti di cui all'articolo 12 del presente regolamento, ovvero al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma 10, della legge, qualora trattisi delle imprese di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
3. Trascorsi trenta giorni dalla notificazione della diffida senza che i soggetti abbiano provveduto all'invio, il Garante procede alla acquisizione d'ufficio degli atti e documenti necessari ad effettuare l'iscrizione del trasferimento sul registro, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 6, comma 10, lettera c, della legge.
Art. 17
Variazioni degli atti e comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione
1. I soggetti iscritti nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive devono comunicare al Garante:
a) entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e della composizione degli organi sociali, nonche' qualsiasi variazione concernente le intese ed i consorzi di cui all'articolo 21 della legge;
b) entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio della societa' previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b); qualora non siano intervenute variazioni, entro lo stesso termine, ne e' data notizia al Garante;
c) gli elenchi dei soci - previsti dall'articolo 12, comma 4, lettera c) e riferiti alla data dell'assemblea che approva il bilancio delle societa' che comunque, direttamente o indirettamente, controllano la societa' iscritta.
A tal fine il legale rappresentante della societa' iscritta nel registro delle imprese radiotelevisive, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio della societa', deve richiedere l'elenco dei soci alle societa' intestatarie di azioni o quote della societa' o alle societa' che direttamente o indirettamente la controllano le quali devono provvedere entro trenta giorni dalla richiesta; detti elenchi devono essere comunicati al Garante nei successivi trenta giorni;
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 il Garante provvede ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 3.
Art. 18
Certificazioni
1. Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti puo' ottenere, a proprie spese, il rilascio di certificazioni sul conto dei soggetti iscritti, attestanti l'avvenuta iscrizione nonche' la sussistenza di tutti i successivi adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
TITOLO II
CAPO I
CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Art. 19
Radiofrequenze utilizzabili
1. La trasmissione di programmi per radiodiffusione sonora e televisiva deve essere effettuata nelle bande di frequenze previste per detti servizi dal vigente Regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti in materia, della normativa nazionale, del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e del piano di assegnazione delle radiofrequenze.
2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, una stazione di radiodiffusione arrechi disturbi ad altre stazioni radioelettriche esistenti, il concessionario, su prescrizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni emessa ai sensi degli articoli 3, 18 e 32 della legge, e' tenuto ad adottare le misure atte ad eliminare tali disturbi.
Art. 20
Progetto dell'impianto o della rete
1. Il progetto puo' comprendere una o piu' stazioni di radiodiffusione. La costituzione di una rete deve risultare da una descrizione grafica nella quale siano indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e gli eventuali impianti di collegamento, compresi i collegamenti fra sede di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione
2. Per ciascuna stazione, i progetti radioelettrico e tecnologico dell'impianto o della rete debbono contenere i dati di cui ai seguenti commi.
3. Il progetto radioelettrico deve contenere i seguenti dati:
a) denominazione dell'impianto;
b) caratteristiche della localita' di installazione:
- denominazione della localita';
- tipologia della ubicazione dell'impianto (localita' pianeggiante, centro urbano, localita' elevata rispetto alla zona circostante, fianco di una montagna);
- quota sul livello del mare (in metri);
- coordinate geografiche (latitudine e longitudine espresse in gradi, primi e secondi);
c) caratteristiche strutturali dell'impianto:
- descrizione delle apparecchiature radioelettriche, con gli estremi di omologazione;
- descrizione dell'antenna trasmittente;
- descrizione della linea di trasmissione a R.F., collegante l'apparecchiatura radioelettrica all'antenna e di eventuali adattatori e multiplexer;
d) caratteristiche di trasmissione della diffusione televisiva.
- canale e polarizzazione proposte per il segnale irradiato;
- altezza dell'antenna dal suolo;
- direzione di massima irradiazione (azimut);
- potenza nominale del trasmettitore ( in kW);
- potenza equivalente irradiata (e.r.p.) nella direzione di massima irradiazione (in kW);
- e.r.p. nel piano orizzontale ogni 10> (in dBK);
- angolo di abbassamento del lobo principale o dei lobi principali diagramma di irradiazione (in gradi);
- ampiezza a meta' potenza del lobo principale o dei lobi principali del diagramma di irradiazione nel piano verticale (in gradi);
- tipo di offset, se previsto (normale o di precisione);
- sistema di codificazione, se previsto;
e) caratteristiche di trasmissione della diffusione sonora in MF;
- sistema di diffusione monofonico o stereofonico, eventuali prestazioni ausiliarie intese a facilitare la fruizione dei programmi trasmessi;
- frequenza in MHz e polarizzazione proposte per il segnale irradiato;
- altezza dell'antenna dal suolo;
- direzione di massima irradiazione (azimut);
- potenza nominale del trasmettitore (in kW);
- potenza equivalente irradiata (e.r.p.) totale nella direzione di massima irradiazione (in dBW);
- e r.p. nella direzione di massima irradiazione delle componenti a polarizzazione orizzontale e verticale (in dBW);
- e.r.p. delle componenti a polarizzazione orizzontale e verticale ( in dBW) ogni 10> nel piano orizzontale;
- angolo di abbassamento del lobo principale o dei lobi principali del diagramma di irradiazione (in gradi);
- ampiezza a meta' potenza del lobo principale o dei lobi principali del diagramma di irradiazione nel piano verticale (in gradi);
f) area di servizio con l'elenco delle localita' che si intendono servire (numero di abitanti e comune di appartenenza).
4. Il progetto tecnologico deve contenere:
a) descrizione di massima del locale o contenitore ove saranno allocate le apparecchiature radioelettriche, dell'impianto elettrico di alimentazione e della struttura portante d'antenna;
b) dichiarazione di rispondenza dell'impianto alle norme del Comitato elettrotecnico e alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro.
5. I due progetti debbono essere corredati da disegni tecnici relativi allo schema strutturale dell'impianto nonche' dalla carta topografica con indicate le localita' di installazione e le localita' da servire (carte I.G.M. in scala 1/100.000).
Art. 21
Omologazione e collaudo degli impianti
1. Gli impianti oggetto della concessione di cui al presente regolamento devono essere