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L'Agcom avvia la revisione del regolamento sulla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale e lo pone in consultazione pubblica. Con delibera n. 212/11/CONS del 13 aprile u.s., l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha posto in consultazione lo schema del nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale. Il nuovo regolamento andrà a sostituire, una volta approvato in via definitiva, la delibera n. 435/01/CONS (ormai risalente a dieci anni fa), introducendo diverse, significative modificazioni alla stessa.
Il testo dello schema di regolamento introduce, anzitutto, modifiche alle definizioni terminologiche, per adeguarle al mutato quadro normativo e regolamentare. Viene poi limitato il campo di applicazione alla sola radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale (dato che per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, per i servizi audiovisivi lineari su altri mezzi nonché per quelli a richiesta, l'Agcom ha adottato separati regolamenti).
Lo schema di regolamento conferma i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione a fornitore di servizi di media audiovisivi (già fornitori di contenuti) in ambito locale commerciale (mantenendo peraltro l'obbligo di un capitale sociale minimo, interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a euro 155 mila e il minimo di 4 dipendenti in regola con le disposizioni vigenti in materia previdenziale), nonché per quelli a carattere comunitario. Viene inoltre prevista la figura del fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario in ambito nazionale (in precedenza era prevista solo a carattere locale), la cui autorizzazione può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro.
Per quanto riguarda il palinsesto diffuso dal fornitore di servizi di media audiovisivi, lo stesso dovrà essere identificato con un unico marchio per non meno di 24 ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo, sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. Viene altresì chiarito che l'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto. Per quanto riguarda i contributi da versare, lo schema di delibera prevede un aumento degli stessi rispetto alle disposizioni attuali; in particolare, per le richieste di autorizzazione in ambito locale, il tetto massimo viene portato da 5.165 euro a 10.000 euro.
Con riferimento all'attività di operatore di rete il Regolamento conferma quanto già stabilito dalla legge 101/08 relativamente all'applicazione della disciplina prevista dall'art. 25 del Codice delle Comunicazioni elettroniche. La disciplina relativa all'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze viene modificata dallo schema di nuovo regolamento; in particolare, per gli operatori di rete in ambito locale vengono richiamate le disposizioni previste dall'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011 n. 34 (il c.d. "Decreto Omnibus"), che dispone che il Ministero dello Sviluppo economico definisca delle graduatorie regionali basate sui requisiti di patrimonio netto, numero di dipendenti a tempo indeterminato, copertura del segnale e storicità.
Tra gli obblighi previsti per gli operatori di rete, il nuovo schema prevede quello, ai fini di un uso efficiente dello spettro radioelettrico, di trasportare almeno sei programmi o palinsesti diffusi in tecnica SD ovvero almeno tre programmi o palinsesti diffusi in tecnica HD. Lo schema, tuttavia, non prevede quale configurazione minima debba avere il multiplex in caso di diffusione di parte dei programmi in tecnica SD e parte in tecnica HD.
L'operatore di rete in ambito locale è obbligato a cedere una quota della capacità trasmissiva ad esso assegnata (obbligo di must carry), non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011, non destinatari di diritti di uso delle frequenze (in quanto non utilmente collocati nelle graduatorie che verranno redatte) secondo le modalità e le condizioni economiche che verranno approvate dall'Agcom con separato provvedimento.
L'operatore di rete in ambito locale, fermi i suddetti obblighi di must carry a favore dei soggetti autorizzati in ambito locale, può inoltre fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale, rispettando una serie di limiti e di condizioni, e precisamente: a) la capacità trasmissiva offerta non può superare quella necessaria a trasportare (1-2) programma nazionale per ciascun multiplex;
b) la capacità trasmissiva non può essere offerta a fornitori di contenuti nazionali controllati da o collegati con gli operatori di rete televisiva nazionale;
c) la capacità trasmissiva utilizzata per il trasporto del contenuto nazionale deve consentire una copertura di almeno il 50% della popolazione nazionale nel periodo di switch-over e una copertura di almeno l'80% della popolazione nazionale alla data dello switch-off nazionale, da conseguire mediante forme di consorzio o intese da parte di operatori di rete in ambito locale;
d) nel trasporto del contenuto nazionale gli operatori di rete locale devono garantire la non insorgenza di conflitti di numerazione sugli apparati decodificatori anche mediante opportune forme di coordinamento del segnale nelle zone di sovrapposizione dei multiplex locali.
Lo schema di regolamento prevede altresì che i contributi dovuti per i diritti di uso delle frequenze per le trasmissioni televisive digitali ammontino all'1 per cento del fatturato conseguito dal complesso dell'attività radiotelevisiva svolta su frequenze terrestri effettuata dal gruppo di appartenenza.

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