Da: www.corriercomunicazione.it

Fornitura del servizio bitstream e offerta di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile da parte di Telecom Italia su tutto il territorio nazionale con diverse modalità di controllo dei prezzi nel caso del bistream (orientamento al costo oppure rispetto del principio di non discriminazione). In un secondo momento, a partire dal 2013, obbligo di fornitura dell'unbundling della fibra, limitatamente alle situazioni in cui non vi sia competizione tra infrastrutture Nga. E successivamente, quando l'offerta di unbundling della fibra si sarà affermata, verrà meno l'obbligo di bitstream della fibra nelle aree aperte all'unbundling della fibra.
Al tempo stesso, si dovrà valutare se la modalità di separazione operata attraverso Open Access garantisca condizioni di equality of access così da eliminare l'obbligo di orientamento al costo dei servizi bitstream, dove previsto. Infine, successivamente al recepimento del nuovo quadro regolamentare europeo, qualora ne ricorrano le condizioni, ossia limitatamente ai casi di bottleneck nella rete d'accesso attribuibili ad imprese diverse dall'operatore notificato, si dovrà valutare, con apposito procedimento, l'imposizione di obblighi simmetrici per l'accesso alle infrastrutture che assumano tali caratteristiche.
Queste le modalità di accesso Nga messe nero su bianco e pubblicate oggi dall'Agcom per dare il via alla consultazione pubblica (della durata di 45 giorni). Le nuove regole fanno leva su cinque principi cardini, quelli della Raccomandazione Ue: riconoscimento della competizione quale principale driver degli investimenti, che suggerisce di rendere disponibili tutti i prodotti di accesso su rete in rame previsti per i mercati n. 4 e n. 5 anche in un contesto Nga; imposizione degli obblighi di accesso simmetrico alla tratta terminale dell'edifico, vero collo di bottiglia della rete, con lo scopo di incentivare un più rapido sviluppo delle reti Nga; necessità di riconoscere la rischiosità dell'investimento nella realizzazione di reti Nga, qualora si preveda un obbligo di accesso alle risorse di rete da parte di terzi; adozione di una strategia regolamentare che sia geograficamente più flessibile e che incentivi l'efficienza negli investimenti; favorire situazioni di co-investimento, allo scopo di ridurre il rischio di investimento e di favorire una conseguente maggiore diffusione di servizi Nga alla clientela finale, preservando al contempo un elevato grado di concorrenza nella fornitura dei servizi al dettaglio.
PRICING
Per quanto riguarda il pricing dei servizi di accesso alla tratta di adduzione ed alla tratta di accesso alle centrali, finora non previsti dalla regolamentazione in vigore, si ritiene che, per le medesime motivazioni suesposte con riferimento alla tratta primaria e secondaria, il riferimento debba essere al principio dell'orientamento al costo, utilizzando la metodologia a costi incrementali di lungo periodo. Anche in questo caso, vale la previsione del riconoscimento di un premio di rischio, qualora l'investimento sia opera soltanto dell'incumbent e non si siano invece sviluppate forme di coinvestimento per questa componente della rete d'accesso Nga l'Autorità ribadisce l'intenzione di riservarsi la possibilità di imporre eventuali obblighi di condivisione delle infrastrutture ad operatori non SMP, qualora dovesse risultare che le infrastrutture Nga di cui questi ultimi sono titolari non siano né economicamente né tecnicamente duplicabili da parte di altri. L'Autorità ritiene necessario imporre un obbligo di accesso al segmento di terminazione in capo all'operatore notificato e, in prospettiva, di prevedere l'applicazione di obblighi di condivisione dell'infrastruttura di un operatore alternativo, qualora ne sia economicamente inefficiente o materialmente impossibile la duplicazione.
UNBUNDLING
L'Autorità, ritiene che le tariffe dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa debbano essere determinate sulla base dei costi incrementali di lungo periodo, aumentati di un adeguato mark-up per la remunerazione dei costi comuni. Più in dettaglio, l'Autorità ritiene che − nel determinare le tariffe di tali servizi - si debba tenere conto dei volumi occupati all'interno dei cavidotti, al fine di incentivare un uso efficiente dello spazio disponibile nelle infrastrutture esistenti ed un uso di tecniche di scavo e cablaggio efficienti per la realizzazione di nuove infrastrutture. Inoltre, si ritiene che le tariffe per tali servizi debbano tenere conto dell'ammontare dei costi pertinenti alla posa di fibra ottica, prevedendo tuttavia un meccanismo in grado di remunerare, in una logica di parità di trattamento, anche i costi di dismissione della rete in rame. Nella determinazione delle tariffe, dovranno essere inclusi i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed i costi di fornitura e quelli per la realizzazione del database sulle infrastrutture esistenti.
COINVESTIMENTO
L'Autorità prevede che - nelle circostanze in cui Telecom Italia ritenga che non vi siano le condizioni per un investimento profittevole, ossia in quelle porzioni del territorio nazionale escluse dal Piano industriale dell'azienda in materia di Nga - l'operatore notificato formuli comunque un'offerta di coinvestimento rivolta agli altri operatori, così da incentivare - attraverso il coinvestimento con uno o più concorrenti - lo sviluppo delle reti di nuova generazione in aree altrimenti escluse dall'investimento privato. Le caratteristiche e le procedure di questa offerta di coinvestimento saranno specificate nell'ambito di un apposito procedimento.
RISK PREMIUM
L''Autorità condivide pienamente l'approccio della Commissione in base al quale - in tutte quelle situazioni in cui non sia possibile sviluppare forme di coinvestimento da parte di più operatori nella
realizzazione di nuove componenti delle reti NGA - appare necessario includere un premio di rischio, incorporato nel costo del capitale, che tenga conto degli eventuali rischi supplementari e quantificabili incorsi da parte dell'operatore notificato.

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